martedì 9 dicembre 2008

L'abilitazione diventa un miraggio


Un mio amico ha lanciato una petizione che invito caldamente a sottoscrivere per i motivi che adesso vi spiegherò.

Nei giorni scorsi il Ministro Alfano ha confermato ciò che era stato annunciato in anteprima circa un mese fa, ovvero che la riforma della professione forense sarà quella presentata al Guardasigilli dal Consiglio Nazionale Forense (scaricala).
Dalle parole del Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura in occasione del cosiddetto Congresso Nazionale Forense della settimana scorsa si legge che "Ci fa particolare piacere, infine, che il Guardasigilli abbia confermato che la riforma della professione forense sarà l'autoriforma voluta dall'avvocatura e sarà separata da quella delle altre professioni....". Il Ministro si è dichiarato quindi pronto a presentare in Parlamento il disegno di legge riguardante la riforma voluta dall'avvocatura.
COSA PREVEDE LA RIFORMA
Analizzando cosa prevede la stesura della proposta del C.N.F. si nota che, per quanto riguarda l'accesso alla professione forense, è sensibilmente ancora più rigida della precedente prevedendo:
- l' impossibilità all'abilitazione per chi non passa i test d'ingresso e chi non possa frequentare le scuole solo forensi a pagamento e per non meno di 250 ore annue - art . 41 e art 42 Riforma (Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti è necessario il superamento di un test di ingresso, da svolgersi periodicamente con modalità informatiche presso la sede dei Consigli degli Ordini Distrettuali" e "Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi di corsi di formazione a contenuto professionalizzante tenuti esclusivamente da ordini e associazioni forensi" e "c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecentocinquanta ore per l’intero biennio; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che dovranno essere affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale)" .Ad oggi non esiste alcuna barriera per concludere proficuamente la pratica forense essendo solo necessario frequentare uno studio professionale ( senza spese o esami di sorta)
- esami previa preselezione e solo con codici NON commentati Art. 44 (Disposizioni generali) 1. L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale, che non abbia compiuto cinquanta anni alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all’articolo 45..." e art 46 ". La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali"Ad oggi non esiste alcuna barriera per arrivare all'esame professionale ed è possibile utilizzare in sede di esami gli indispensabili codici commentati con le sentenze giurisprudenziali
-cancellazione di fatto del patrocinio legale "autonomo" (si potrà solamente sostituire il titolare di studio nelle sua cause) (art 41 Riforma) "Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall’iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254 rientravano nella competenza del Pretore"Ad oggi dopo un anno è possibile avere il patrocinio legale che dà la possibilità di guadagnare autonomamente con cause proprie in attesa di superare l'esame professionale
- obbligo di presentare agli orali ordinamento e deontologia forensi e le materie più difficili (oggi solo facoltative) come diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale più due altre materie facoltative (art 46 Riforma "........ in una prova orale in forma di discussione con la commissione esaminatrice, durante la quale il candidato dovrà illustrare la prova scritta, e dimostrare la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario")Ad oggi è possibile presentare solo materie molto semplici come diritto ecclesiastico , internazionale privato, diritto comunitario etc
- non si potrà sostenere l'esame dopo più di 3 bocciature (Art 43 Riforma) "Il Consiglio dell’ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per l’ammissione all’esame di Stato per le tre sessioni immediatamente successive, salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica"Ad oggi non esiste alcun limite
- non potrà sostenere l'esame chi ha 50 anni.Ad oggi non esiste alcun limite.
La disciplina transitoria, qualora fosse realizzata, esenterà solo chi ha concluso la pratica forense al momento dell'entrata in vigore della legge e solo ed esclusivamente per quanto riguarda l'obbligo di seguire le scuole forensi. Tutte le altre disposizioni invece prescinderanno dalla disciplina transitoria e saranno valide per tutti.

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